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NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ: DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E NASPI

20/03/2023

Il D. Lgs. 105/2022 ha modificato in modo consistente l’istituto del congedo di paternità obbligatorio, eliminando il giorno di congedo facoltativo aggiuntivo per il padre. La modifica trova applicazione nei casi di parto che si verifichino a partire dalla data del 13 agosto 2022, o nel caso in cui il lavoratore fruisca dei periodi di congedo obbligatorio non ancora utilizzati. Per i figli nati, adottati o affidati, il padre ha diritto a un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo). Con la pubblicazione della Circolare n. 32 in data 20 marzo 2023, l'INPS ha fornito chiarimenti a proposito delle modifiche introdotte, in particolare circa l'accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi per i padri lavoratori dipendenti. Nello specifico, è stato precisato che i padri possono beneficiare di tale prestazione nel caso in cui si dimettano volontariamente durante il periodo di divieto di licenziamento, successivo all'utilizzo del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo. Il divieto di licenziamento è valido a partire dal periodo di gravidanza e si protrae fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Inoltre, nel caso di dimissioni volontarie durante tale periodo, non è richiesto alcun preavviso per il lavoratore o la lavoratrice.